(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 29 del 21 luglio 2021). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme  regionali  per
la disciplina e la promozione dell'apicoltura); 
  Visto in particolare l'art. 13, ai sensi del quale i criteri  e  le
modalita' di concessione dei finanziamenti destinati agli  apicoltori
singoli o associati per le iniziative previste al  comma  1,  lettere
a), b) e c)  del  medesimo  articolo,  sono  stabiliti  con  apposito
regolamento  regionale,  nel  rispetto  di  quanto   previsto   dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; 
  Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per  la
concessione di finanziamenti a favore  degli  apicoltori,  singoli  o
associati, che risiedono nel territorio regionale  e  ivi  esercitano
l'attivita'  apistica,  in  attuazione  dell'art.  13   della   legge
regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la
promozione dell'apicoltura)»,  emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione n. 0165/Pres. del 14 luglio 2017, pubblicato sul BUR n.
30 del 26 luglio 2017, di seguito «Regolamento»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 di data 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  316/2019  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, modificando l'importo complessivo degli  aiuti  de  minimis
concessi da uno Stato membro a  un'impresa  unica  nell'arco  di  tre
esercizi finanziari; Ritenuto necessario modificare l'art. 6, comma 2
del regolamento, al fine  di  adeguarlo  alle  intervenute  modifiche
relative all'importo del massimale degli aiuti de minimis; 
  Ritenuto altresi' necessario sostituire  l'allegato  B,  menzionato
all'art. 6, comma 3 e parte integrante del regolamento; 
  Ritenuto opportuno emendare l'art. 9, comma 1 del  regolamento,  al
fine di garantire  una  maggiore  economicita'  ed  efficienza  della
rendicontazione a carico dei beneficiari e  dei  controlli  a  carico
degli uffici, in un'ottica generale di semplificazione dell'attivita'
amministrativa e, per l'effetto, un sistema di ispezioni e  controlli
a campione con l'inserimento del comma 1-bis all'art. 10, al fine  di
rendere il testo del Regolamento stesso coerente e coordinato con  il
dettato dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
  Considerato  che  e'  inoltre  necessario   adeguare   il   dettato
dell'articolo lo del regolamento, facendo  decorrere  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di presentazione della  documentazione  di
cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) del regolamento; 
  Ritenuto altresi' opportuno prevedere una  verifica  in  ordine  al
rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1,  dell'art. 11   del
regolamento; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  883  del  4
giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  recante
criteri e modalita' per la  concessione  di  finanziamenti  a  favore
degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono  nel  territorio
regionale  e  ivi  esercitano  l'attivita'  apistica,  in  attuazione
dell'art. 13 della  legge  regionale  18  marzo  2010,  n.  6  (Norme
regionali per la disciplina e la  promozione  dell'apicoltura)»,  nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA